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DIRITTI E OBBLIGHI DEL PASSEGGERO


Il Regolamento CE

Il regolamento (CE) n. 1371/2007 - diritti ed obblighi dei passeggeri - del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, introduce diritti ed obblighi per i passeggeri nel trasporto ferroviario, prevedendo oneri informativi a favore dei passeggeri e diritti specifici in occasione di ritardi, soppressioni di treni e mancate coincidenze.

La nuova disciplina è stata recepita nel testo delle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenord Srl in vigore dal 1 dicembre 2014.

 

Il Contratto di Trasporto

Il Contratto di Trasporto concluso ai sensi delle Condizioni Generali, di norma, è relativo all'utilizzo del treno da parte del passeggero ed è rappresentato da un titolo di viaggio che legittima il medesimo ad usufruire del servizio ferroviario prescelto dal passeggero. 

 

Diritti e obblighi dei passeggeri e titoli di viaggio

Ai fini dell'applicazione dei diritti e degli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, può essere considerato un unico viaggio quello effettuato con più treni/servizi successivi in forza di un unico titolo di viaggio.

In tutti gli altri casi in cui il passeggero utilizza più treni/servizi ferroviari successivi, in virtù di differenti biglietti, i viaggi devono essere considerati distinti e separati tra loro ed ognuno è riconducibile ad un singolo contratto di trasporto.

Eventuali indennità saranno riconosciute con riferimento ai singoli contratti di trasporto.

 


Consulta Il Regolamento Europeo completo

oppure scarica la sintesi del regolamento:

Diritti e obblighi del passeggero